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Sez. 5, Sentenza n. 25320 del 15/12/2010 (Rv. 615368 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Violazione del diritto comunitario da parte di decisione giurisdizionale - Impugnabilità della medesima malgrado il passaggio in giudicato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di procedimento tributario.
Stato
decisa il 2010-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615368-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

Il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa (sentenza 3 settembre 2009, in causa C-2/08 Olimpiclub e sentenza 16 marzo 2006, in causa C-234/04, Kapferer) non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salve le ipotesi, da ritenersi assolutamente eccezionali, in cui ricorrano discriminazioni tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero che sia reso in pratica impossibile o estremamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate che, nell'ambito di un processo tributario, sul presupposto che la decisione di primo grado fosse in palese contrasto con l'ordinamento comunitario e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva richiesto fosse ritenuto ammissibile l'appello, ancorché proposto in violazione del termine ex art. 327 cod. proc. civ.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)