Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 07/03/2000 (Rv. 534644 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI | Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti alla liquidazione coatta amministrativa - Improcedibilità temporanea della domanda - "Vis actractiva" della procedura concorsuale - Limiti - Fattispecie in tema di azione di nullità di contratto stipulato dall'imprenditore "in bonis" e di conseguente restituzione delle cose in base allo stesso consegnate ed apparentemente acquisite all'impresa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI
La regola della improcedibilità temporanea delle azioni giudiziarie intraprese nei confronti della impresa poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa - per differimento dell'esercizio del potere giudiziale sino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo innanzi ai competenti organi della procedura concorsuale di cui si tratta - non si applica a tutte le azioni proposte nei confronti della impresa "in bonis", ma solo a quelle espressamente indicate dall'art. 207 legge fall., e cioè alle domande di riconoscimento di crediti, nonché di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dall'impresa, in quanto rilevanti ai fini della formazione dello stato passivo. Restano, invece, escluse dalla "vis actractiva" della liquidazione coatta amministrativa le azioni di nullità dei contratti stipulati dall'imprenditore "in bonis", e ciò sia in quanto esse non sono ricomprese nell'elenco di cui al predetto art. 207 legge fall., e sia in quanto la domanda di declaratoria di nullità del contratto, e di conseguente restituzione delle cose in base allo stesso consegnate ed apparentemente acquisite all'impresa, in realtà non ha nessuna incidenza sulla formazione dello stato passivo, avuto riguardo al carattere retroattivo della declaratoria medesima, in virtù della quale i beni in questione vengono considerati come mai entrati effettivamente a far parte del patrimonio dell'impresa sottoposta a liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)