Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 22/01/2004 (Rv. 569555 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI | Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti alla liquidazione coatta amministrativa - Perdita di capacità degli organi societari e temporanea improcedibilità della domanda - Costituzione in giudizio del commissario liquidatore - Conseguenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I RAPPORTI PREESISTENTI
A seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina per un verso, la perdita della capacità(anche) processuale degli organi societari e per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria prima dell'inizio della procedura concorsuale; ne consegue che l'eventuale costituzione in giudizio del commissario liquidatore pone rimedio alla perdita di capacità della parte evitando l'interruzione del processo ma non può influire sull'effetto impeditivo della proseguibilità del giudizio determinato dall'attivazione sulla procedura concorsuale, essendo tale effetto, posto a salvaguardia della "par condicio creditorum", non disponibile dalle parti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)