Sez. L, Sentenza n. 3201 del 02/04/1987 (Rv. 452267 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ASSORBIMENTO NELL'EMOLUMENTO EX ART. 24 DELL'ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO, DI OGNI ALTRO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ASSORBIMENTO NELL'EMOLUMENTO EX ART. 24 DELL'ACCORDO NAZIONALE 23 LUGLIO 1976, PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO, DI OGNI ALTRO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie l'impugnata sentenza - confermata dalla Corte suprema - aveva ritenuto che l'art. 24 dell'accordo nazionale 23 luglio 1976, per i dipendenti delle aziende di trasporto - secondo cui "il trattamento contemplato dal presente articolo assorbe, fino a concorrenza, ogni altro trattamento di fine lavoro, anche se stabilito per contratto aziendale, esclusi quelli soltanto che prevedono un concorso degli agenti" - implicasse un assorbimento di qualsiasi indennità od erogazione corrisposta in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque fosse la misura ed il titolo di riferimento, anche in caso di risoluzione del rapporto determinata da anticipato collocamento in quiescenza per inabilità). (Conf 3748/86, mass n 448012, sulla prima parte; (Conf 2128/85, mass n 443316, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)