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Sez. U, Sentenza n. 6189 del 09/12/1985 (Rv. 443316 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - INTERROGATORIO DI UN IMPUTATO DA PARTE DI UN SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - USO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE NEI RIGUARDI DI UN TERZO ESTRANEO AL PROCESSO PENALE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - SUSSISTENZA - SCRIMINANTE DELLE OFFESE IN SCRITTI O DISCORSI PRONUNCIATI DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ART. 598 COD. PEN. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443316-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - INTERROGATORIO DI UN IMPUTATO DA PARTE DI UN SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA - USO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE NEI RIGUARDI DI UN TERZO ESTRANEO AL PROCESSO PENALE - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - SUSSISTENZA - SCRIMINANTE DELLE OFFESE IN SCRITTI O DISCORSI PRONUNCIATI DINANZI ALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ART. 598 COD. PEN. - INAMMISSIBILITÀ.*

La responsabilità disciplinare di un sostituto procuratore della Repubblica, il quale, interrogando un imputato in Sede di istruttoria sommaria, abbia usato espressioni offensive nei riguardi di un terzo estraneo al processo penale, non può essere esclusa in applicazione della scriminante contemplata dall'art. 598 cod. pen. "per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria", atteso che, anche a prescindere da ogni questione sulla equiparabilità del pubblico ministero alle parti private ed ai loro difensori, nonché dalla circostanza che detta scriminante non esclude la Rilevanza disciplinare del fatto, la scriminante medesima postula la ricorrenza di un dibattito in contraddittorio, ed altresì la pertinenza o comunque utilità per il dibattito di quelle espressioni, cioè requisiti non ravvisabili in un atto istruttorio compiuto personalmente dal P.m. ed in offese indirizzate a persone estranee.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)