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Sez. 3, Sentenza n. 5486 del 08/09/1986 (Rv. 448012 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA AL CHIAMATO IN CAUSA.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448012-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA AL CHIAMATO IN CAUSA.*

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in Mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi, in tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto - sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia, in posizione alternativa con il convenuto. (Conf 3063/84, mass n 435110; (Conf 182/82, mass n 417871; (Conf 682/82, mass n 418468; (Conf 833/81, mass n 411320).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)