Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 18/04/1978 (Rv. 391220 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - NOTIZIE RELATIVE A FURTI SUBITI IN PRECEDENZA - COMUNICAZIONE AD UN PROCACCIATORE DI AFFARI O AD UN AGENTE DELL'ASSICURATORE SFORNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PER DICHIARAZIONI RETICENTI O INESATTE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - NOTIZIE RELATIVE A FURTI SUBITI IN PRECEDENZA - COMUNICAZIONE AD UN PROCACCIATORE DI AFFARI O AD UN AGENTE DELL'ASSICURATORE SFORNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO PER DICHIARAZIONI RETICENTI O INESATTE - ESCLUSIONE.*
L'annullabilita del contratto di Assicurazione, ai sensi dello art 1892 cod civ, per il caso in cui l'assicuratore abbia avuto una erronea rappresentazione del rischio, in conseguenza di dichiarazioni inesatte o reticenze dell'assicurato, postula che quest'ultimo abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, in tema di Assicurazione contro il furto, la circostanza che l'assicurato abbia dato le notizie relative a furti subiti in precedenza non all'assicuratore, ma ad un procacciatore di affari od agente, sfornito del potere di rappresentare l'assicuratore medesimo, non puo portare alla annullabilita del contratto, in forza della norma citata, sulla sola base del riscontro della negligenza dell'assicurato, per non avere accertato quel difetto di rappresentanza, occorrendo, al fine indicato, l'accertamento che in tale condotta sia ravvisabile una colpa di particolare intensita, qualificabile come grave. (V 4148/75, mass n 378481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)