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Sez. 1, Sentenza n. 5941 del 16/11/1979 (Rv. 402612 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - DICHIARAZIONI MANCANTI IN QUANTO PARTECIPATE A PERSONA ERRONEAMENTE RITENUTA RAPPRESENTANTE DELL'ASSICURATORE - ERRORE DELL'ASSICURATO DIPENDENTE DA COLPA GRAVE O COLPA LIEVE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FINALITA.*
Stato
decisa il 1979-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402612-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE - DICHIARAZIONI MANCANTI IN QUANTO PARTECIPATE A PERSONA ERRONEAMENTE RITENUTA RAPPRESENTANTE DELL'ASSICURATORE - ERRORE DELL'ASSICURATO DIPENDENTE DA COLPA GRAVE O COLPA LIEVE - ACCERTAMENTO - NECESSITA - FINALITA.*

Nel caso di mancata comunicazione di circostanze rilevanti ai fini della stipulazione del contratto di Assicurazione, per essere state dichiarate a persona diversa dall'assicuratore ma erroneamente ritenuta rappresentante di quest'ultimo, occorre accertare se l'errore dell'assicurato in ordine al difetto di poteri di rappresentanza del destinatario dipenda da colpa grave ovvero da colpa lieve, onde farne derivare l'annullabilita del contratto di Assicurazione (art 1892 cod civ) ovvero la semplice facolta di recesso dello assicuratore (art 1893 cod civ). (Conf 1833/78, mass n 391220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)