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Sez. 1, Sentenza n. 4148 del 17/12/1975 (Rv. 378481 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - DICHIARAZIONE DI AVER SUBITO SOLO UN TENTATIVO DI FURTO ANZICHE COME IN REALTA DUE FURTI CONSUMATI - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1975-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378481-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO - DICHIARAZIONE DI AVER SUBITO SOLO UN TENTATIVO DI FURTO ANZICHE COME IN REALTA DUE FURTI CONSUMATI - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*

La causa di annullamento del contratto di Assicurazione, prevista dall'art 1892 cod civ, esige il simultaneo concorso di tre elementi essenziali: a) una dichiarazione inesatta o una reticenza dell'assicurato; b) l'influenza di tale dichiarazione o reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio; C) che la reticenza o la dichiarazione inesatta siano frutto del dolo o della colpa grave dell'assicurato. Non qualunque reticenza di circostanze conosciute dall'assicurato e causa di annullamento del contratto di Assicurazione ma l'annullamento e irrevocabile solo allorquando la dichiarazione falsa o reticente sia di tale natura che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto l'esatta o completa verita. Ed e incensurabile la valutazione del giudice del merito, il quale ritiene annullabile un contratto di Assicurazione di un Esercizio commerciale contro il furto, quando il commerciante assicurato abbia, all'atto della stipulazione, falsamente dichiarato di aver subito solo un tentativo di furto, avendo in realta subito due furti consumati: tale menzogna, infatti, e indice di malafede ed influisce sulla valutazione del rischio da parte dell'assicuratore. (Conf 799/67, mass n 326884; 224/65; 2749/64; 2597/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)