Sez. U, Ordinanza n. 24663 del 28/11/2007 (Rv. 600811 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE | Copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell'atto - Conformità all'originale - Requisiti - Procura all'avvocato o al procuratore ricevente copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Necessità della procura speciale - Esclusione - Procura per il giudizio di merito - Sufficienza.
AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE
In tema di trasmissione con mezzi di telecomunicazione di atti relativi a procedimenti giurisdizionali e con riferimento al requisito secondo cui all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura, richiesto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, al fine di considerare conforme all'atto trasmesso (nella specie ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione redatto dall'avvocato munito di procura) la copia inviata a mezzo fax al procuratore della controparte, nell'ipotesi di regolamento di giurisdizione, è sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura per il giudizio di merito, in riferimento al quale il regolamento è stato proposto, non essendo necessaria la procura speciale per il giudizio di cassazione, dovendosi ritenere che la garanzia dell'effettiva conformità all'originale sia assicurata dalla qualità del ricevente, tenuto conto della natura incidentale del regolamento di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 07/06/1993 num. 183 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)