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Sez. 2, Sentenza n. 8436 del 01/08/1995 (Rv. 493518 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO | Fondo gravato da servitù di passaggio - Facoltà di chiusura del proprietario - Sussistenza -Esercizio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493518-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO

L'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio, purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto. Stabilire se i mezzi impiegati in concreto siano adatti a contemperare i due diritti è compito del giudice di merito, che tale compatibilità deve accertare in relazione al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurante dei luoghi (Nella specie, il titolare di una servitù di passaggio s'era doluto del fatto che il proprietario del fondo servente aveva reso disagevole l'esercizio della stessa, mediante l'apposizione di un cancello all'inizio del passaggio. Il giudice del merito aveva ritenuto soddisfatte le reciproche esigenze delle parti attraverso la consegna al titolare della servitù delle chiavi del cancello, rifiutando ogni indagine circa la particolare scomodità lamentata. In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, per avere il giudice omesso ogni motivazione valida ad escludere che l'apposizione del cancello si fosse tradotta in una limitazione sostanziale del contenuto della servitù).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)