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Sez. 2, Sentenza n. 9631 del 10/09/1999 (Rv. 529809 - 01)

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO | Fondo gravato da servitù di passaggio - Legittimità della chiusura - Condizioni - Adozione di misure atte a garantire il libero e comodo esercizio della servitù - Idoneità delle misure - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529809-01

PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - CHIUSURA DEL FONDO

Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 cod. civ. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo; spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti (quello di chiusura del fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante), avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e perciò non solo a quelle, oggettive, derivanti dalla struttura dei fondi interessati e, più in generale, dallo stato dei luoghi, bensì anche a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto misura non idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente, alla luce del comportamento del proprietario di tale fondo che aveva ripetutamente sostituito la serratura di detto cancello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)