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Sez. L - , Sentenza n. 28517 del 06/11/2019 (Rv. 655609 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Nozione - Risarcimento per unilaterale riduzione dell'orario - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655609-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)