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Sez. L - , Ordinanza n. 23303 del 18/09/2019 (Rv. 655019 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Retribuzione - Nozione - Valore dei pasti - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655019-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. (Nella specie, la S.C., con riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella retribuzione le somme per buoni pasto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 16/04/2003, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 63, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 78, Contr. Coll. 16/04/2003 art. 46, Contr. Coll. 19/11/2005 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)