Sez. 2, Sentenza n. 6981 del 16/12/1982 (Rv. 424638 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - COLLABORAZIONE DISCONTINUA E SENZA COORDINAZIONE DI UN'ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE PERSONALE DEL COLLABORATORE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - COLLABORAZIONE DISCONTINUA E SENZA COORDINAZIONE DI UN'ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE PERSONALE DEL COLLABORATORE - DISCIPLINA EX ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Non è applicabile il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. alle controversie relative ad attività di collaborazione ove il rapporto si svolga non con carattere di continuità e senza coordinazione di una attività esclusivamente o prevalentemente personale del collaboratore. Pertanto, ove questo ultimo si avvalga dell'opera di altri soggetti chiamati a svolgere le attività connaturali del rapporto secondo modalità eccedenti il saltuario ausilio e comunque rilevanti nell'ambito delle prestazioni commesse al collaboratore stesso, egli pone in essere una impresa che, seppure di dimensione modestissime, comporta l'esclusione del suo titolare dalla categoria delle persone assimilate dalla legge ai lavoratori subordinati. (principio enunciato in tema di collaborazione nella distribuzione dei carburanti). (V 2630/81, mass n 413403).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)