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Sez. 1, Sentenza n. 42013 del 14/10/2004 Ud. (dep. 27/10/2004) Rv. 232068 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Decisione intempestiva - Obbligo di dare ingresso ad indagini per i reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Nullità - Sussistenza - Ragioni - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232068-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio per non abbienti, la previsione contenuta nell'art. 96, comma terzo, d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui il giudice, quando l'istante è imputato di reati rientranti tra quelli previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., ha l'obbligo di dare ingresso ad accertamenti e di emettere la decisione entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di nullità assoluta di tutti gli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine, determina per il giudice l'obbligo di emettere un provvedimento di ammissione condizionata, non essendo compatibile l'avvio di indagini con una decisione di rigetto. Siffatta previsione normativa non viola il principio di ragionevolezza e non é perciò costituzionalmente illegittima, in quanto l'art. 112, comma secondo, d.P.R. n. 115 del 2002, prevede la revoca ex officio da parte del giudice, se dalle indagini emergono dati negativi per l'istante.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)