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Sez. 2, Sentenza n. 16352 del 06/04/2006 Ud. (dep. 12/05/2006) Rv. 234750 - 01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio - Nullità per inosservanza del relativo termine - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234750-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art.96 comma primo del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero giudizio rilevando che la relativa udienza era stata celebrata dopo che comunque la richiesta di ammissione era stata accolta).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)