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Sez. 2, Sentenza n. 5921 del 15/06/1999 (Rv. 527498 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Ricorso all'opera di esperti, pur in difetto di preventiva autorizzazione del giudice - Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527498-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI

Il consulente tecnico può avvalersi dell'opera di un esperto per il compimento di particolari e specifiche indagini, in relazione alla particolare specializzazione professionale di tale collaboratore. Il ricorso all'opera di detti esperti pur in carenza di preventiva autorizzazione del giudice trova peraltro giustificazione nella peculiarità delle indagini tecniche da espletare e nella necessità - ove sussistente - di acquisire sussidi tecnici che esulano dalla competenza propria del consulente tecnico di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)