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Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 05/12/1985 (Rv. 443231 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OSSERVANZA - NECESSITÀ - CONTROLLO DELLE INDAGINI SVOLTE DALL'ESPERTO NONOSTANTE IL MANCATO AVVISO AL C.T. DI PARTE - VALIDITÀ DI TALI OPERAZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443231-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OSSERVANZA - NECESSITÀ - CONTROLLO DELLE INDAGINI SVOLTE DALL'ESPERTO NONOSTANTE IL MANCATO AVVISO AL C.T. DI PARTE - VALIDITÀ DI TALI OPERAZIONI.*

Lo svolgimento dell'incarico da parte di un esperto, del quale il consulente tecnico d'ufficio si avvalga per compiere specifiche indagini in relazione alla sua specializzazione, deve avvenire nel rispetto delle regole del contraddittorio e sotto il controllo delle parti tempestivamente avvertite e poste in grado di muovere le loro osservazioni, con la conseguenza del rispetto di tali regole qualora il consulente tecnico di parte, ancorché non avvertito, sia posto in grado di controllare le indagini specialistiche espletate dall'esperto e di esprimere le proprie osservazioni al C.T.U..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)