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Sez. 3, Sentenza n. 462 del 23/01/1982 (Rv. 418170 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IDONEE AD EVITARE DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA - PATTO DI GARANZIA O DI MANLEVA TRA LA P.A. E L'APPALTATORE - VALIDITÀ ED EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418170-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - MANCATA ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA IDONEE AD EVITARE DANNI A TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELL'OPERA - PATTO DI GARANZIA O DI MANLEVA TRA LA P.A. E L'APPALTATORE - VALIDITÀ ED EFFICACIA.*

Con riguardo alla responsabilità della pubblica amministrazione, verso il terzo danneggiato, derivante dalla mancata adozione, quale proprietaria di una strada, di cautele idonee ad evitare un evento lesivo connesso con l'esecuzione di tale opera, deve ritenersi valido ed operante il cosiddetto patto di garanzia o manleva, fra detta amministrazione e l'appaltatore dell'opera medesima, in forza del quale la prima riversa sul secondo le conseguenze patrimoniali derivanti da quell'evento, atteso che questo patto non incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 1229 cod. civ., il quale si riferisce al diverso caso dell'esonero della responsabilità nel rapporto con il creditore, mentre non preclude una regolamentazione convenzionale degli effetti patrimoniali dell'illecito, senza pregiudizio del danneggiato. (V 6489/80, mass n 410251; (V 1543/80, mass n 405105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)