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Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 15/12/1980 (Rv. 410251 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO DI LAVORI E DI SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410251-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTO DI LAVORI E DI SERVIZI PER LE FERROVIE DELLO STATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - VALIDITA.*

Non puo ritenersi vietata dall'art 1229 cod civ, ed e quindi valida, la cosiddetta clausola di manleva, normalmente inserita nei contratti di appalto di lavori e servizi per le ferrovie dello stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilita dell'amministrazione verso i dipendenti dell'appaltatore danneggiati dal fatto colposo dell'amministrazione medesima, si consenta tuttavia a questa di riversare su altri, compreso lo stesso appaltatore, gli oneri derivanti dalla propria responsabilita, a condizione, peraltro, che il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse, in difetto del quale il patto sarebbe nullo per Mancanza o illiceita della causa. (nella specie, in cui si trattava di un contratto di appalto tra la azienda autonoma fs ed una societa, i giudici del merito avevano reputata valida la clausola con la quale veniva trasferito sulla seconda l'Onere, gravante sulla prima, del risarcimento dei danni conseguenti alla mancata adozione degli accorgimenti Atti ad evitare pregiudizi a terzi, sul rilievo che-essendo previste nel capitolato di appalto Disposizioni volte a conservare l'equilibrio contrattuale, mediante la corresponsione di compensi supplettivi in caso di lavori non considerati implicanti particolari sacrifici economici-ricorresse l'interesse della societa appaltatrice alla stipula del patto di garanzia. Il SC ha confermato la decisione, enunciando il surriportato principio). (V 1543/80, mass n 405105; (V 3445/79, mass n 399863; (V 1896/77, mass n 385608; (V 2348/74, mass n 370743; (V 1756/74, mass n 347712).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)