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Sez. 3, Sentenza n. 1543 del 08/03/1980 (Rv. 405105 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - DIVIETO - LIMITI - PATTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO SOGGETTO DELL'INCIDENZA DEL DANNO - VALIDITA - FATTISPECIE (APPALTO DI LAVORI FERROVIARI; RESPONSABILITA RISPETTIVA DELLE FF SS E DELL'APPALTATORE).*
Stato
decisa il 1980-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405105-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - CLAUSOLA DI ESONERO - DIVIETO - LIMITI - PATTO DI TRASFERIMENTO AD ALTRO SOGGETTO DELL'INCIDENZA DEL DANNO - VALIDITA - FATTISPECIE (APPALTO DI LAVORI FERROVIARI; RESPONSABILITA RISPETTIVA DELLE FF SS E DELL'APPALTATORE).*

Il divieto sancito dall'art 1229 cod civ di stipulare patti preventivi di irresponsabilita, trova la sua ratio nell'esigenza di non consentire la indiretta acquiescenza alla violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave e al dolo. Tuttavia, detto divieto, essendo limitativo del generale principio dell'autonomia negoziale, non si estende ai patti con i quali si convenga il trasferimento ad altri dell'incidenza economica del danno, in quanto in tale ipotesi il patto non determina alcuna Forma di irresponsabilita, ma riversa soltanto su di un altro soggetto le conseguenze patrimoniali dell'illecito, senza violare il diritto del danneggiato. (nella specie, la suprema Corte alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto che non e vietata dall'art 1229 cod civ la clausola di manleva con cui l'amministrazione delle FF ss, pur lasciando ferma la sua responsabilita verso i dipendenti dello appaltatore dei lavori da essa commessi per danni o infortuni occorsi nella prestazione dei lavori oggetto dell'appalto, a causa dello Esercizio ferroviario o per qualsiasi altro motivo, abbia riversato sullo stesso appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilita). (Conf 3445/79, mass n 399863; (Conf 1896/77, mass n 385608; (Conf 434/74, mass n 368145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)