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Sez. U, Ordinanza n. 3347 del 19/02/2004 (Rv. 570318 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570318-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Alla stregua del criterio stabilito dall'art. 45, comma diciassettesimo, del decreto legislativo n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma settimo, d.lgs. n. 165 del 2001), รจ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia su pubblico impiego in cui i fatti posti a fondamento della domanda, costituenti la "causa petendi" di questa, siano tutti successivi alla data di riferimento del 30 giugno 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)