diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 18425 del 01/08/2013 (Rv. 627600 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Natura - Atto negoziale - Servitù - Rinunzia tacita alla prescrizione - Dichiarazione del proprietario del fondo servente di conoscenza dell'esistenza della servitù al momento dell'acquisto del bene - Valore - Rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627600-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

La rinunzia alla prescrizione è un atto negoziale che implica la volontà di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che la mera dichiarazione del proprietario del fondo servente, resa al momento dell'acquisto del bene, avente ad oggetto la conoscenza dell'esistenza della servitù (nella specie di lume di grotta) non vale ad integrare rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del diritto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 2937 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)