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Sez. 1, Sentenza n. 8666 del 26/06/2000 (Rv. 538032 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Autorizzazione al curatore per l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. - Reclamo - Decreto ex art. 26 della legge fallimentare, di conferma - Natura - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538032-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto del Tribunale fallimentare, emesso in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., confermativo dell'autorizzazione al curatore a promuovere l'azione civile di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e sindaci della società fallita (art. 146 legge fall.). Il provvedimento impugnato ha, infatti, natura ordinatoria, esaurisce i suoi effetti all'interno della procedimento fallimentare, quale condizione per il successivo agire in contenzioso del curatore e risente della natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi (di direzione e sorveglianza del procedimento, e concessione di autorizzazioni al curatore) che la norma dell'art. 25 legge fall. (n. 6 per l'autorizzazione a promuovere giudizi) attribuisce al suddetto giudice.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 6, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 n. 6, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)