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Sez. 3, Sentenza n. 1064 del 04/02/1987 (Rv. 450624 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450624-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - IPOTESI PREVISTE DALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - TASSATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di risoluzione del contratto agrario per inadempimento dell'affittuario, le ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982 non esauriscono le varie possibilità di inadempienza, come emerge dalla locazione "specialmente", adoperata da detta norma, la quale lascia intendere la configurabilità di altre cause oltre quelle specificamente da essa individuate. (Conf 6255/84, mass n 437881).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)