Sez. 3, Sentenza n. 2487 del 20/03/1997 (Rv. 503146 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Perdita della capacità lavorativa - Diminuzione di almeno un terzo di quella necessaria - Sopravvenuta impossibilità della prestazione - Configurabilità - Art. 1463 cod. civ. - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Se viene meno, per ragioni non imputabili e non prevedibili, l'attività diretta - propria o dei familiari, nella misura di almeno un terzo di quella necessaria - nella coltivazione del fondo, il contratto di affitto a coltivatore diretto cessa la sua funzione ed è perciò risolubile per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ.; infatti l'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, che elenca non tassativamente alcuni casi di inadempimento grave del conduttore, non esaurisce le cause di risoluzione del contratto previste dall'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)