Sez. 1, Sentenza n. 4091 del 28/06/1980 (Rv. 407995 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - A GARANZIA DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ISTITUTI DI CREDITO PER PRESTAZIONI DOVUTE ALLA PA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 4 LETTERA C DELLA TARIFFA ALLEGATO A AL RD N 3269 DEL 1923 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FINANZIAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CREDITI - CESSIONE - A GARANZIA DI FINANZIAMENTO CONCESSO DA ISTITUTI DI CREDITO PER PRESTAZIONI DOVUTE ALLA PA - BENEFICIO FISCALE PREVISTO DALL'ART 4 LETTERA C DELLA TARIFFA ALLEGATO A AL RD N 3269 DEL 1923 - AMBITO DI APPLICAZIONE - FINANZIAMENTO EFFETTUATO MEDIANTE APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'applicazione dell'aliquota agevolata dello zero virgola venticinque per cento, di cui all'art 4 lettera C della tariffa allegato a alla legge di registro approvata con RD 30 dicembre 1923 n 3269, in relazione alla legge 4 aprile 1953 n 261, con riguardo ad atto di cessione di crediti a garanzia di un finanziamento concesso da istituti di credito per prestazioni dovute all'amministrazione, postula che la concreta regolamentazione negoziale tassativamente escluda la possibilita che la cessione medesima venga estesa ad altre operazioni, e, pertanto, nel caso di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente, specie se revocabile ad nutum e garantita da crediti di importo superiore, puo essere riconosciuta solo in presenza di clausole limitative obiettivamente efficaci a non consentire l'utilizzazione della cessione per fini diversi dalla Estinzione del finanziamento stesso. (V 2358/78, mass n 391753; (V 3621/74, mass n 372139; (V 2431/72, mass n 360032).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)