Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 15/05/1978 (Rv. 391753 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - AGEVOLAZIONI DELL'ALIQUOTA RIDOTTA DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO E DI QUELLA DI MAGGIOR FAVORE DELLO ZERO E VENTICINQUE PER CENTO - DIFFERENZE - FUNZIONI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - AGEVOLAZIONI DELL'ALIQUOTA RIDOTTA DELLO ZERO E CINQUANTA PER CENTO E DI QUELLA DI MAGGIOR FAVORE DELLO ZERO E VENTICINQUE PER CENTO - DIFFERENZE - FUNZIONI - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalle lettere b) e C) degli artt 4 e 28 della tariffa all a all'abrogata legge di registro (RD 30 dicembre 1923 n 3269) - come modificati dagli artt 1 e 2 della legge 4 aprile 1953 n 261 - la nota apposta in calce al citato art 4, pur essendo unica per entrambe le ipotesi, assume un diverso significato, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra delle ipotesi stesse, essendo diretta in sostanza ad impedire che le due agevolazioni - quella dell'aliquota ridotta dello zero cinquanta per cento, prevista dalla lettera b) dell'art 4 della citata tariffa all a all'abrogata legge di registro, e quella della aliquota di maggior favore dello zero venticinque per cento, prevista dalla lettera C) - operino oltre l'ambito fissato dalla legge. L'agevolazione dell'aliquota ridotta dello zero cinquanta per cento postula, infatti, soltanto che le parti contraenti rivestano la qualita, rispettivamente, di istituto di credito compreso tra quelli indicati nel RDL 12 marzo 1936 n 375, e successive modificazioni, e di impresa commerciale o industriale; e che l'atto sottoposto a registrazione contenga due negozi corrispondenti ai tipi negoziali previsti dalla norma agevolativa. La medesima agevolazione, quindi, mentre spetta tutte le volte in cui i contraenti rivestano le dette qualita, l'atto riguardi operazioni non diverse da quelle indicate nell'art 28 lettera b) della tariffa all a dell'abrogata legge di registro e gli effetti dei due negozi di cessione di credito e di finanziamento restino interamente circoscritti ai medesimi contraenti; non e applicabile quando anche uno dei contraenti o dei negozi, rispettivamente, non abbia la qualita prevista dalla norma o non risponda al tipo negoziale da questa contemplato. L'agevolazione dell'aliquota di maggior favore dello zero venticinque per cento - la cui ratio risiede nella specifica funzione dell'atto di finanziamento, garantito dalla cessione, di fornire il denaro occorrente all'esecuzione dei contratti di somministrazione o di appalto stipulati con la pubblica amministrazione, dietro cessione dei crediti spettanti al somministrante o all'appaltatore a titolo di corrispettivo - richiede, invece, un esclusivo e rigoroso collegamento tra la cessione e lo specifico atto di finanziamento cui essa si riferisce e non e, quindi, applicabile qualora sussista comunque la possibilita che la cessione venga estesa, al di la del detto finanziamento, anche ad altre operazioni. (V 3382/75, mass n 377524; (V 3621/74, mass n 372139; (V 2045/74, mass n 370323; (V 1981/74, mass n 370221; (V 3038/73, mass n 366760; (V 2471/73, mass n 365887; (contra 212/72, mass n 356002).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)