Sez. L, Sentenza n. 809 del 06/02/1990 (Rv. 465158 - 01)
PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESONERO - STABILITÀ DI IMPIEGO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - ESONERO - STABILITÀ DI IMPIEGO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La "stabilità d'impiego" - che esclude l'Obbligo dell'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed il diritto agli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modifiche e proroghe - va intesa in senso pubblicistico e, pertanto, postula, fra l'altro, che i giustificati motivi, legittimanti il licenziamento, non siano genericamente indicati, come nell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma siano tassativamente stabiliti a priori con criteri restrittivi, sì da risultare essa maggiore della stessa stabilità reale garantita dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. (V 5578/88, mass n 460132; (V 4090/83, mass n 429051; (V 1492/82, mass n 419310).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)