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Sez. 1, Sentenza n. 4594 del 03/11/1989 (Rv. 464041 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZA - DEL CONCILIATORE - ERRORI DENUNCIABILI.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464041-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZA - DEL CONCILIATORE - ERRORI DENUNCIABILI.*

Poiché, ai sensi della disciplina vigente (art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399, che ha modificato l'art. 113 cod. proc. civ.), il conciliatore "decide secondo equità osservando i principi regolatori della materia", le sentenze del conciliatore sono suscettibili di ricorso per Cassazione, oltre che per "errores in procedendo", anche per "errores in iudicando", limitatamente però, per questi ultimi, ai vizi riguardanti l'osservanza dei detti principi regolatori. (V 2383/89, mass n 462796).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)