Sez. L, Sentenza n. 2383 del 18/05/1989 (Rv. 462796 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE - PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ - CRITERI - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE - PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ - CRITERI - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il giudizio di equità integrativa che l'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399) affida al conciliatore si concreta nella sintesi della letteralità della legge, della sua ratio e del dover essere giuridico, inteso come espressione del sentimento di giustizia, che, insito nella legge naturale, ha come termini di riferimento l'alterità, cioè la comparazione degli interessi specifici delle parti, la distributività (o parametro retributivo), cioè l'attribuzione a ciascuna di esse di posizioni di diritto adeguate ai suoi meriti o ai suoi bisogni, e la commutatività, cioè l'oggettiva relazione fra il danno e il guadagno delle stesse parti. Detto giudizio del conciliatore, le cui sentenze sono impugnabili non con l'appello ma con ricorso per Cassazione, è censurabile, in Sede di legittimità, sia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., cioè per vizi della motivazione - la quale, a norma del primo comma dell'art. 111 cost., costituisce requisito necessario di tutti i provvedimenti giurisdizionali -, sia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., cioè per violazione di quei "principi regolatori della materia", la cui osservanza è prescritta dallo stesso art. 113 sopra citato. (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del conciliatore, la quale aveva negato il diritto dell'azienda a recuperare dal dipendente, mediante ritenute sulle sue retribuzioni, quanto erroneamente elargitogli - da un fondo speciale amministrato dal personale della stessa azienda già addetto alla gestione della disciolta cassa di soccorso per spese mediche da lui sostenute e non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale). (V 5524/86, mass n 448038; (V 5524/86, mass n 448039; (V 5524/86, mass n 448040; (V 2058/86, mass n 445258; (V 2058/86, mass n 445259; (V 2058/86, mass n 445260).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)