Sez. L, Sentenza n. 22835 del 28/10/2014 (Rv. 633189 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Passaggio dalle aree funzionali alla qualifica di dirigente - Novazione del rapporto - Danno da demansionamento - Configurabilità - Esclusione - Da mancato conferimento o ritardata attribuzione dell'incarico - Possibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, equiparata al reclutamento dall'esterno, e non riconducibile alle procedure concorsuali o selettive di cui all'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché, in tale evenienza, non è ipotizzabile un danno da demansionamento, ma, eventualmente, da mancato conferimento o ritardata attribuzione di un incarico dirigenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)