Sez. U, Sentenza n. 26295 del 31/10/2008 (Rv. 605275 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Procedure concorsuali - Progressioni, verso posizioni retributive più elevate o qualifiche superiori, all'interno di un' area professionale o categoria - Esclusione - Capacità e poteri del datore di lavoro privato - Sussistenza - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie concernente il profilo di esperto informatico nel Ministero della Giustizia.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d. lgs. n. 165 del 2001) ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 193 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)