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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9807 del 14/06/2012 (Rv. 622927 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Approvazione della graduatoria di concorso - Natura - Effetti - Diritto del vincitore all'assunzione e obbligo dell'amministrazione di provvedervi - Sussistenza - Responsabilità da ritardo - Fondamento e limiti - Fattispecie relativa a ritardato conferimento di incarico dirigenziale.
Stato
decisa il 2012-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622927-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.; sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l'ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contro la decisione di merito di condanna a risarcire il danno da ritardo sofferto dal dipendente il quale, utilmente collocatosi in una graduatoria di concorso per dirigente approvata nel luglio 1999, aveva ricevuto l'incarico dirigenziale solo nel dicembre 2000, attesa la genericità delle deduzioni del Ministero circa le esigenze di ristrutturazione correlate all'istituzione delle Agenzie fiscali, contraddette, del resto, dall'attribuzione dell'incarico dirigenziale ad altri vincitori, collocatisi in posizione inferiore nella medesima graduatoria).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)