Sez. 3 - , Sentenza n. 26082 del 22/07/2020 Ud. (dep. 16/09/2020) Rv. 279757 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Fatto di lieve entità - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza che aveva respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva alla luce delle modalità di detenzione della sostanza stupefacente, della capacità di intessere e mantenere relazioni nel mondo dei fornitori e degli assuntori di sostanze stupefacenti, nonché dell'assenza di dati concreti da cui desumere una seria prospettiva per l'imputato di rescindere tali relazioni).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)