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Sez. 4, Sentenza n. 39022 del 15/03/2016 Ud. (dep. 20/09/2016) Rv. 267774 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Fatto di lieve entità - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Applicazione - Valutazione del giudice - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267774-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva omettendo ogni motivazione sul punto, nonostante la difesa avesse allegato documenti idonei ad attestare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)