Sez. 3 - , Sentenza n. 35986 del 06/10/2020 Ud. (dep. 16/12/2020) Rv. 280426 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Acquisizione probatoria disposta su istanza di parte – Successiva valutazione di irrilevanza ai fini della decisione - Contraddittorietà e illogicità della motivazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non è affetta da illogicità o contraddittorietà della motivazione la sentenza che consideri gli elementi, pur acquisiti ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., non assolutamente necessari, successivamente, ai fini della decisione, trattandosi di integrazione probatoria che, in quanto disposta su richiesta di parte, può essere liberamente valutata dal giudice d'appello alla luce del compendio indiziario già in atti e ritenuta, "ex post", non determinante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)