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Sez. 2, Sentenza n. 19929 del 23/02/2017 Ud. (dep. 26/04/2017) Rv. 270313 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Istanza di parte - Rigetto - Obbligo del giudice di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270313-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, qualora intenda respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarne la valenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)