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Sez. 6 - , Sentenza n. 14043 del 16/01/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 278842 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Reato commesso in Italia da imputato straniero – Principio di territorialità – Invocazione di facoltà riconosciute dall’ordinamento dello Stato di appartenenza, contrastanti con quello interno – Configurabilità della scriminante anche in forma putativa – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278842-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo straniero che commette il reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana in forza del principio di territorialità e non può invocare, neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto sia incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano. (Fattispecie in cui è stato ritenuto irrilevante che la legislazione del Marocco preveda che l'obbligo di contribuzione decorre solo dalla sentenza di divorzio, prevalendo il disposto dell'art.147 cod.civ. in base al quale l'obbligo di assistenza sussiste indipendentemente da un provvedimento definitivo o provvisorio del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)