diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19612 del 10/05/2006 Ud. (dep. 08/06/2006) Rv. 234097 - 01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Collaboratore di giustizia - Dichiarazioni su fatti attinenti alla attività della associazione - Conoscenza da parte del soggetto in quanto inserito nel sodalizio mafioso - Dichiarazioni "de relato" - Differenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234097-01

PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE

In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen.. Alle prime deve attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore, ma all'inquadramento nell'una o nell'altra categoria deve provvedersi con estrema cautela, tenendo conto dell'oggetto della notizia diffusa, delle modalità della sua circolazione, della caratura criminale di origine del collaboratore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)