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Sez. 3, Sentenza n. 39544 del 11/10/2006 Ud. (dep. 30/11/2006) Rv. 235704 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito temporaneo - Di cui all'art. 183 lett. m) D.Lgs. n. 152 del 2006 - Nozione - Rispetto dei principi di precauzione e prevenzione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235704-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di rifiuti, il deposito temporaneo, inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto della condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 2006, esula dall'attività di gestione dei rifiuti, costituendo una operazione preliminare o preparatoria alla gestione, ma è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, con il conseguente divieto di miscelazione ed obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)