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Sez. 5, Sentenza n. 4418 del 05/03/1999 Ud. (dep. 08/04/1999) Rv. 213115 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Impugnazione - Dell'imputato - Erroneamente qualificata appello - Poteri del giudice di secondo grado - Obbligo di riqualificare il gravame come ricorso per cassazione - Valutazione dei motivi di impugnazione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In base al principio di conversione dei mezzi di impugnazione, il giudice di appello, adito per l'impugnazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen., è tenuto a qualificare il gravame come ricorso per cassazione e, conseguentemente, a trasmettere gli atti alla Suprema corte, senza che a lui competa l'esame dei motivi allo scopo di verificare, in concreto, la possibilità della conversione. (Nella fattispecie, il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello, senza dichiarante la conversione in ricorso, perché fondato su motivi di merito. La Suprema corte ha annullato senza rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, trattenendo per la decisione l'impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 569 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)