Sez. 5, Sentenza n. 5280 del 30/03/1999 Ud. (dep. 23/04/1999) Rv. 213190 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Applicazione della pena su richiesta - Impugnazione dell'imputato - Erroneamente qualificata appello -Poteri del giudice di secondo grado - Obbligo di riqualificare il gravame come ricorso per cassazione - Mancata presentazione dei motivi - Delibazione da parte del giudice di appello - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di impugnazione, poiché il gravame è ammissibile indipendentemente dalla qualifica che allo stesso ha dato la parte, se l'impugnazione è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Pertanto, se nei confronti di sentenza inappellabile, viene proposta impugnazione, erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per Cassazione, è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio - trattenendo gli atti per la decisione - la sentenza del giudice di appello, che, invece di definire come ricorso per cassazione la impugnazione, qualificata appello dall'imputato, avverso sentenza applicativa di pena concordata, la aveva dichiarata inammissibile in quanto non erano stati presentati i motivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)