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Sez. L, Sentenza n. 1350 del 03/03/1979 (Rv. 397631 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - RETROATTIVITA - DIRITTO PER LA PROVVIGIONE DEGLI AGENTI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397631-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - RETROATTIVITA - DIRITTO PER LA PROVVIGIONE DEGLI AGENTI - DECORRENZA.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ (nuovo testo) ove prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533. Per quanto riguarda il momento di maturazione del diritto per la provvigione degli agenti lo stesso coincide, salvo piu favorevoli Disposizioni degli accordi economici collettivi, con la regolare esecuzione del contratto, e non con la conclusione dello stesso, sebbene condizionato alla esecuzione, ed il diritto alle provvigioni e proporzionalmente limitato alla parte eseguita del contratto finche era in vita il rapporto di Agenzia. (Conf 309/77, mass n 386216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)