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Sez. L, Sentenza n. 1969 del 29/03/1982 (Rv. 419820 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITI DELL'AGENTE ALLA PROVVIGIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419820-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - AMBITO DI APPLICAZIONE - CREDITI DELL'AGENTE ALLA PROVVIGIONE - INCLUSIONE.*

Nella categoria dei "crediti di lavoro", cui - ai fini della condanna al pagamento del maggior danno subito dal lavoratore a causa della svalutazione monetaria - si riferisce il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., rientrano i crediti derivanti da tutti i rapporti indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., compresi quelli indicati al n. 3 di questo stesso articolo, tenendo presente che la maturazione del diritto dell'agente alla provvigione coincide, di norma, con la regolare esecuzione del contratto. (V 1383/81, mass n 412015; (V 1350/79, mass n 397631).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)