Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392 - 04
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione - Natura - Reato eventualmente abituale - Conseguenze - Computo della prescrizione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
I reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione hanno natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarli, quanto nella reiterazione di più azioni omogenee le quali, pur costituendo di per sé reato se considerate isolatamente, danno vita ad un unico reato, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico coincidente con la consumazione e cessazione dell'abitualità.
Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)