Sez. 7, Sentenza n. 27582 del 16/11/2017 Cc. (dep. 15/06/2018) Rv. 273512 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione - Reati eventualmente abituali - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione dell'ultima condotta - Esclusione - Computo del termine per ciascuna condotta costituente reato - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre da ciascuna singola condotta di per sé idonea ad integrare il reato e non dall'ultima di queste. (In motivazione, la Corte ha precisato che per la consumazione del reato eventualmente abituale - quali sono le fattispecie in oggetto - è sufficiente il compimento della condotta tipica anche una sola volta, sicchè la reiterazione della medesima condotta, sorretta da un'unitaria volizione delittuosa, dà luogo ad un unico reato, pur aggravandone il disvalore penale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)