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Sez. 3, Sentenza n. 2162 del 18/07/1974 (Rv. 370513 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1974-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370513-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - EFFICACIA.*

La ricognizione di debito vale a confermare una situazione giuridica preesistente e a fornire la prova salvo che l'autore della dichiarazione non dimostri la inesistenza del rapporto fondamentale. (V 2128'72, mass n 359376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)