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Sez. L, Sentenza n. 11105 del 10/11/1997 (Rv. 509722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso per cassazione proposto da una società - Rappresentante della società - Mancata indicazione del nome nell'intestazione del ricorso e nella procura alle liti - Illeggibilità della sottoscrizione - Corrispondenza evidente della stessa a quella apposta nella procura rilasciata per la fase di merito - Mancata contestazione in detta fase dei poteri rappresentativi del conferente - Invalidità della procura - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

L'illeggibilità della firma apposta alla procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, nella qualità di legale rappresentante di una società, da persona non nominativamente indicata nell'intestazione del ricorso o nello stesso mandato, non determina invalidità di quest'ultimo quando la suddetta sottoscrizione sia chiaramente identica a quella apposta alla procura rilasciata per la fase di merito e non risulti che in detta fase siano state sollevate questioni in ordine ai poteri rappresentativi del conferente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)